(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 49 del 5 dicembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1.  La  Regione,  ai sensi dell'Art. 57, terzo comma, della legge
23 dicembre  1978,  n.  833  e  dell'Art.  13,  comma  1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eroga l'assistenza sanitaria ai
mutilati  e  invalidi  di guerra, per causa di guerra e per servizio,
con le modalita' previste dalla presente legge.
    2.  Le  aziende per i servizi sanitari realizzano le finalita' di
cui al comma 1 con specifici livelli di assistenza, anche superiori a
quelli   uniformi,  comprendenti  prestazioni  sanitarie  specifiche,
preventive, ortopediche e protesiche, con oneri a carico del Servizio
sanitario regionale.