(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 5 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, ai sensi dell'Art. 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'Art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eroga l'assistenza sanitaria ai mutilati e invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio, con le modalita' previste dalla presente legge. 2. Le aziende per i servizi sanitari realizzano le finalita' di cui al comma 1 con specifici livelli di assistenza, anche superiori a quelli uniformi, comprendenti prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale.